31 Ottobre 2016

Statuto

Art.1
È costituita la FONDAZIONE DON MARINO CANI

Art.2 – SEDE
La fondazione ha Sede in Via dei Bersaglieri, 2/c (Villa Vettori) di Porto Mantovano (MN)

Art.3 – SCOPO
La Fondazione ha per scopo di promuovere, favorire e sostenere, nell’ambito della Regione Lombardia, direttamente o in collaborazione con altri, anche attraverso la concessione di contributi, premi, sovvenzioni e organizzando manifestazioni:
– la diffusione del minibasket tra i bambini, d’ambo i sessi per l’età compresa tra 4 e 12 anni
– la formazione di una maggiore sensibilità ed educazione ambientale nei bambini, ragazzi e giovani d’ambo i sessi.

Art.4 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
– la dotazione iniziale in beni immobili, per un valore di 251.600.000 Lire, conferiti dal fondatore con l’atto costitutivo, e costituiti dal piano terra e sottotetto della Villa Vettori Fog.S Mapp.94 del Comune di Porto Mantovano e meglio precisato in allegato all’atto costitutivo stesso.
– dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio d’Amministrazione ad incremento del patrimonio.
– da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità.
– dai proventi della propria attività che il consiglio d’Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Art.5 – CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da nove a dodici membri, nel numero determinato periodicamente dal consiglio d’Amministrazione, nominati come segue:
– nove membri sono inizialmente nominati dal fondatore in atto costitutivo; essi rimangono in carica senza limiti di tempo, sino a dimissioni o revoca deliberata a maggioranza dal Consiglio d’Amministrazione per gravi motivi. In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, di tali amministratori, essi saranno sostituiti per cooptazione deliberata, a maggioranza, dal consiglio d’Amministrazione. Gli amministratori così cooptati rimangono in carica sino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili con gli stessi criteri.
– da uno a tre membri ulteriori, in base alla determinazione presa a maggioranza dal Consiglio d’Amministrazione, cooptati a maggioranza dagli altri membri del Consiglio stesso; tali amministratori rimangono in carica sino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo alla loro nomina, e sono rieleggibili con gli stessi criteri. La temporanea mancanza di membri del Consiglio non impedisce la piena attività di questo
finche sono in carica almeno quattro membri.

Art.6 – POTERI DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio:
– redige il conto consuntivo annuale;
– designa il presidente e il vicepresidente, i promotori e gli amici della Fondazione
– delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
– amministra il patrimonio della Fondazione;
– predispone ed esegue i programmi dell’attività della Fondazione;
– delibera proposte di modifica dello statuto, compreso lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre all’autorità tutoria, per l’approvazione nei modi di legge; Il Consiglio, al fine di rendere più celeri le operazioni di ordinaria amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri ad un membro del Consiglio stesso e può avvalersi di consulenti. Il Consiglio nomina, definendone le funzioni, un segretario, può altresì nominare un presidente onorario;

Art.7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno cinque dei suoi componenti, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione, per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, per telegramma; Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente del Consiglio. Per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il presidente ed il vicepresidente del consiglio sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri. Essi restano in carica fino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili.
Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri (che il Consiglio gli delega in via genera1e o di volta in volta). In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il vicepresidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.9 – GRATUITÀ DELLE CARICHE
Ogni carica è assolutamente gratuita.

Art.10 – PROMOTORI AMICI
Il Consiglio di Amministrazione designa i promotori e gli amici della fondazione. Sono di diritto promotori della fondazione tutti i consiglieri del Gruppo Sportivo Basket Bancole, fondatore. Compete al Consiglio di Amministrazione determinare le condizioni di ammissione a “promotori” o “amici” della fondazione Don Marino Cani.

Art.11 – REGOLAMENTO
Nel caso lo scopo della fondazione si sia esaurito, o sia divenuto impossibile, o di scarsa utilità, o il consiglio di Amministrazione abbia deliberato proposta di scioglimento, la fondazione si estingue non appena l’Organo Tutorio ha provveduto alla ratifica. Ogni bene, mobile ed immobile, contanti, titoli, lasciti, e comunque quant’altro possedesse la Fondazione, sarà devoluto interamente alla Parrocchia di S.Maddalena in Bancole di Porto Mantovano.
In ogni caso di estinzione della fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un “collegio liquidatore” formato di tre componenti scelti fra i suoi membri.

Art.12 – DISPOSIZIONI APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni.